IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Vista la direttiva CEE n. 83/417 relativa al  ravvicinamento  delle
legislazioni degli  Stati  membri  relative  a  talune  lattoproteine
(caseine e caseinati), destinate  all'alimentazione  umana,  indicata
nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 15 dicembre 1987, ai termini  dell'art.  15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare  norme  attuative  delle  direttive  indicate  nell'elenco  B
allegato alla stessa legge, e' stato inviato lo schema  del  presente
provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica, per gli adempimenti ivi previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                                EMANA 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita  delle
caseine   alimentari   e   dei   caseinati    alimentari    destinati
all'alimentazione umana. 
  2. Si intende per: 
    a) "caseina",  la  sostanza  proteica  contenuta  nel  latte  nel
quantitativo  piu'  importante,  lavata  ed   essiccata,   insolubile
nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione  mediante
aggiunta di acido o  mediante  acidificazione  microbica  o  mediante
presame o mediante  altri  enzimi  coagulanti  del  latte,  lasciando
impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di  procedimenti
di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione; 
    b) "caseinati", i prodotti ottenuti mediante  essiccazione  delle
caseine trattate con neutralizzanti. 
  3. Si intende per "latte  scremato",  il  prodotto  ricavato  dalla
mungitura di una o piu' vacche, per il quale  non  sia  fatta  alcuna
aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grassi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.