IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati), destinate all'alimentazione umana, indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che in data 15 dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco B allegato alla stessa legge, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli adempimenti ivi previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle caseine alimentari e dei caseinati alimentari destinati all'alimentazione umana. 2. Si intende per: a) "caseina", la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo piu' importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione mediante aggiunta di acido o mediante acidificazione microbica o mediante presame o mediante altri enzimi coagulanti del latte, lasciando impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione; b) "caseinati", i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine trattate con neutralizzanti. 3. Si intende per "latte scremato", il prodotto ricavato dalla mungitura di una o piu' vacche, per il quale non sia fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grassi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.